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Ristrutturazione

Sostanzialmente, stiamo parlando di interventi che non sono né manutenzione ordinaria, né manutenzione straordinaria e neppure restauro conservativo. Sono opere di revisione integrale dell’edificio esistente con variazione di forma, sagoma, volume, superficie e destinazione d’uso. Può variare la consistenza dell’edificio, e, quindi, si può richiedere un nuovo accatastamento delle superfici.

Sono interventi di ristrutturazione edilizia le opere di demolizione e ricostruzione integrale (“con stessa volumetria e sagoma di quello preesistente” – art. 3 d) del testo unico dell’edilizia D.P.R. 380/2001 come modificato dal D.Lgs. 301/2002) o le opere che portano alla realizzazione di un immobile differente dall’originale. Sebbene le opere qui descritte possano incidere fortemente sul territorio, possono essere autorizzate non solo con l’autorizzazione più complessa da ottenere, il Permesso di costruire, ma anche con una semplice Dichiarazione di Inizio Attività (DIA)_art. 22 co. 3.a D.P.R. n. 380/2001.

In alternativa al PdC, le opere approvate in un Piano particolareggiato o in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti disposizioni plano-volumetriche possono essere autorizzate anche con Denuncia di inizio attività (DIA). Il Comune e la Regione possono, però, sul proprio territorio, personalizzare la richiesta di autorizzazioni.

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